Sconto 30% multa: termini di pagamento e notifica
Quando spetta lo sconto del 30% sulla multa?
L'articolo 202 del Codice della Strada riduce del 30% il minimo della sanzione a chi paga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica ACI, Codice della Strada, art. 202. Il termine parte dalla consegna del verbale, non dal giorno dell'infrazione: una multa presa a marzo e notificata a maggio si paga con lo sconto nei 5 giorni successivi alla notifica di maggio, non a quella di marzo. Lo sconto non si applica quando la violazione prevede la sospensione della patente o la confisca del veicolo, per esempio un eccesso di velocità di oltre 40 km/h.
La regola è descritta anche nella guida a multa e ricorso, che riunisce tutte le scadenze del verbale in un unico posto.
Approfondisci: quali eccessi di velocità comportano la sospensione e per questo escludono lo sconto
Da quando partono i termini, se il verbale arriva per posta?
Molte multe non vengono contestate sul posto, per esempio quelle rilevate da un autovelox o in una ZTL senza l'agente presente. In questi casi il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento a chi risiede in Italia, ed entro 360 giorni a chi risiede all'estero Codice della Strada, art. 201, su Normattiva. I 5 giorni per lo sconto e i 60 per il pagamento pieno partono comunque dalla data in cui il verbale viene consegnato, sia che accada sul posto sia che arrivi per posta mesi dopo.
| Scadenza | Giorni | Da quando si contano |
|---|---|---|
| Sconto del 30% | 5 | Contestazione o notifica |
| Pagamento del minimo pieno | 60 | Contestazione o notifica |
| Ricorso al Prefetto | 60 | Contestazione o notifica |
| Ricorso al Giudice di Pace | 30 (60 dall'estero) | Contestazione o notifica |
| Notifica del verbale, se non contestato sul posto | 90 (360 dall'estero) | Data dell'accertamento |
Quanto si risparmia con lo sconto? Due esempi
Esempio: una studentessa di Milano entra per errore in una ZTL e riceve un verbale da 83 a 332 euro (art. 7, comma 14, del Codice della Strada); poiché non è prevista la sospensione, pagando entro 5 giorni dalla notifica versa 58,10 euro più le spese, mentre pagando entro 60 giorni ne versa 83 più le spese.
Un artigiano di Napoli che supera il limite di oltre 40 e fino a 60 km/h riceve invece una sanzione da 543 a 2.170 euro con sospensione della patente da 1 a 3 mesi (art. 142, comma 9, del Codice della Strada): qui lo sconto del 30% non vale neppure pagando entro 5 giorni, e il minimo di 543 euro va versato comunque entro 60 giorni.
Cosa succede se non si paga nei 60 giorni?
Dopo 60 giorni senza pagamento né ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo per la metà del massimo della sanzione più le spese di procedimento (art. 203, comma 3, del Codice della Strada). Una pensionata di Palermo che lascia nel cassetto un verbale per eccesso di velocità dell'art. 142, comma 8 (minimo 173, massimo 694 euro) si ritrova così a dover versare 347 euro più le spese, con l'ente che avvia la riscossione coattiva.
Chi non riesce a pagare nei 60 giorni può valutare la rateizzazione prevista dall'art. 202 bis, descritta nella pagina sulla rateizzazione della multa stradale, oppure il ricorso, confrontato nella pagina su ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Entrambe le strade vanno percorse entro gli stessi 60 giorni, non dopo.
Come calcolarsi la propria scadenza, passo per passo
- Trovare sul verbale la data di notifica, oppure quella della contestazione se è avvenuta sul posto: da lì partono tutti i termini.
- Contare 5 giorni di calendario per lo sconto del 30%, a meno che il verbale indichi anche la sospensione della patente o la confisca del veicolo.
- Contare 60 giorni per pagare il minimo pieno, oppure per presentare ricorso al Prefetto.
- Contare 30 giorni, 60 se si risiede all'estero, per presentare ricorso al Giudice di Pace.
- Se il verbale non è stato consegnato sul posto, controllare che sia arrivato entro 90 giorni dall'accertamento (360 dall'estero): una notifica tardiva è un motivo di ricorso.
Quali errori si fanno più spesso sui termini di pagamento?
- Contare i 5 giorni dalla data dell'infrazione invece che dalla contestazione o dalla notifica.
- Pensare che lo sconto valga anche con la sospensione della patente o la confisca del veicolo: in quei casi non spetta.
- Pagare dopo aver già presentato ricorso: il pagamento chiude la contestazione e rende il ricorso inutile.
- Lasciare passare i 60 giorni senza pagare né fare ricorso: l'importo dovuto raddoppia rispetto al minimo con lo sconto.
Fonti
- Normattiva, Codice della Strada, articoli 201, 202 e 203
- ACI, Codice della Strada, art. 202
- Guida: multa stradale, come si legge, si paga e si fa ricorso, stessa fonte per calendario, esempi e tabella
Articolo informativo. Regole e importi vanno verificati sulle fonti ufficiali indicate, che prevalgono su questo testo.
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