Patente rubata o smarrita: denuncia in 48 ore e duplicato
Cosa fare subito se la patente è rubata o smarrita?
La prima azione è presentare denuncia agli organi di polizia entro 48 ore dal momento in cui ci si accorge del furto o dello smarrimento. Se al momento della denuncia la patente risulta duplicabile, alla Polizia si presentano due fotografie uguali in formato tessera e si paga il bollettino PagoPA con tariffa N007, 10,20 euro, per l'emissione del duplicato; il pagamento serve per il nuovo documento, non per avere il permesso provvisorio. Così la pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo smarrimento e furto della patente. La richiesta del duplicato parte proprio da quella denuncia: è la Polizia a inoltrarla al Ministero, che spedisce la nuova patente all'indirizzo indicato, con le spese dell'assicurata postale a carico di chi riceve.
Questa pagina riprende, come articolo a sé, un passaggio già trattato nella guida su documenti e scadenze della patente B, che copre anche certificato medico, domanda e rinnovo. Qui l'obiettivo è restare sul singolo caso: che cosa succede nelle ore e nei mesi dopo la denuncia.
Le 48 ore non sono un dettaglio da trascurare: fino a quando la denuncia non viene presentata, chi guida con la patente rubata o smarrita non ha un documento sostitutivo da mostrare a un controllo, e non può ancora chiedere il duplicato. Conviene quindi occuparsene appena ci si accorge del problema, invece di rimandare nella speranza di ritrovare da soli il portafoglio o la borsa.
Che cos'è il permesso provvisorio di guida?
Dopo la denuncia si riceve un permesso provvisorio di guida. Vale solo sul territorio italiano, non all'estero, e copre l'attesa fino all'arrivo del duplicato: da quel momento è la nuova patente il documento da portare. La pagina ministeriale non gli assegna una durata in giorni, e su questo punto circolano cifre che il Ministero non scrive: il documento che fa fede è il permesso stesso, che riporta la propria scadenza. Nel periodo di attesa è quel permesso, insieme a un documento di riconoscimento, a fare le veci della patente per ogni controllo.
Esempio: a un cameriere di Palermo rubano lo zaino con dentro la patente durante il turno serale. La sera stessa sporge denuncia ai carabinieri, con carta d'identità e due fototessere avanzate da una vecchia pratica. Riceve il permesso provvisorio e continua a guidare in Italia; quando il duplicato arriva per posta, è quello il documento da mettere nel portafoglio, e il permesso ha finito il suo compito. Per un viaggio all'estero già programmato, invece, il permesso non basta: conviene dirlo subito allo sportello, perché fuori dall'Italia non vale.
Se la patente perduta poi si ritrova, si può usare ancora?
No. Dal momento in cui viene rilasciato il permesso provvisorio, la vecchia patente smette di essere un documento valido, anche se poi ricompare in fondo a una borsa o dietro un mobile. Se viene ritrovata, va distrutta e non riconsegnata alla circolazione, sempre secondo la pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo smarrimento e furto della patente. Chi la ritrova non deve quindi rimetterla nel portafoglio pensando di aver risolto il problema: il documento che conta, da quel giorno in poi, è il duplicato o, nell'attesa, il permesso provvisorio.
La denuncia fatta all'estero vale anche in Italia?
No. Se la patente viene rubata o smarrita durante un viaggio fuori dall'Italia e la denuncia viene presentata alle autorità locali, quella denuncia non basta per ottenere il duplicato una volta tornati: va ripetuta agli organi di polizia italiani. È un passaggio facile da dimenticare proprio perché sembra già fatto, e vale la pena segnarselo prima ancora di rientrare.
Come si fa, passo per passo?
- Denuncia entro 48 ore. Agli organi di polizia, appena ci si accorge del furto o dello smarrimento.
- Se la patente è duplicabile: 2 fotografie e bollettino N007. Due fototessere uguali alla Polizia e 10,20 euro con PagoPA per l'emissione del duplicato. Il pagamento non serve per il permesso provvisorio, ma senza non parte il nuovo documento.
- Ritiro del permesso provvisorio. Valido solo in Italia, per guidare nell'attesa del duplicato.
- Attesa del duplicato per posta. Arriva con assicurata a carico del destinatario. Se la patente risulta non duplicabile, o la consegna postale fallisce, la richiesta va fatta in Motorizzazione con il modello TT 2112, la denuncia, la ricevuta N007, 2 foto di cui una autenticata e un documento.
Il permesso provvisorio in sintesi
La tabella riassume che cosa copre il permesso provvisorio di guida e che cosa no, secondo la stessa fonte ministeriale.
| Voce | Che cosa prevede |
|---|---|
| Territorio valido | Solo Italia, non l'estero |
| Scadenza | Riportata sul permesso stesso; il duplicato in arrivo lo sostituisce |
| Costo del duplicato | Bollettino PagoPA N007, 10,20 euro (non serve per il permesso) |
| Per ottenerlo | Denuncia entro 48 ore agli organi di polizia |
| Vecchia patente ritrovata | Non più valida: va distrutta |
Chi si ritrova a guidare con la patente scaduta, un caso diverso dallo smarrimento ma vicino nella pratica quotidiana, può leggere la guida al rinnovo della patente, che copre gli stessi articoli del Codice della Strada su un'altra scadenza da rispettare.
Una fotocopia della patente, o una foto del documento salvata altrove rispetto al portafoglio, non sostituisce la denuncia e non evita il permesso provvisorio. Serve però a ritrovare in fretta gli estremi del documento da riportare quando ci si presenta agli organi di polizia, invece di doverli ricostruire a memoria nel momento meno comodo.
Fonti
Articolo informativo. Regole e importi vanno verificati sulle fonti ufficiali indicate, che prevalgono su questo testo.
Per la teoria: simulazione esame patente B, 30 domande in 20 minuti oppure quiz di allenamento con la spiegazione dopo ogni risposta . Sul testo ufficiale: le 6.630 domande ministeriali, in schede da 30 .
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